Art. 15.
(Rapporti di collaborazione).

      1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale del CESIS e al SIS per l'espletamento dei compiti loro affidati. Ai soggetti di cui al primo periodo non può peraltro essere richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.